Prescrizione breve delle bollette
Delibera 569/2018 - Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni
La delibera approva interventi per il rafforzamento delle tutele in caso di fatturazione contenente importi relativi a consumi risalenti a più di due anni con riferimento alle misure introdotte dalla Legge di bilancio 2018. In particolare, identifica il perimetro soggettivo nei cui confronti si applicano gli interventi di rafforzamento delle tutele, definisce gli obblighi informativi da parte dei venditori e le forme di presentazione e gestione di eventuali reclami dei clienti finali.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il provvedimento si applica ai rapporti tra venditori di energia elettrica e di gas naturale e i clienti:
- di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV;
- di cui all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui
complessivamente inferiori a 200.000 Smc.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione:
- i clienti multisito qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc;
- le amministrazioni pubbliche.
CONGUAGLI DI PERIODI SUPERIORI A 2 ANNI NEL CASO LA RESPONSABILITA’ SIA DELL’OPERATORE
(venditore/distributore)
Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all’operatore, il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi agli altri consumi.
A tal fine il venditore può, in alternativa:
- emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni (fattura separata solo per i conguagli)
oppure
- dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di una fattura di periodo o chiusura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni (stessa fattura ma separata evidenza dei conguagli all’interno)
Occorre anche, nella fattura che contiene detti conguagli, inserire una pagina iniziale aggiuntiva contenente:
- una nota obbligatoria: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati: E-mail: clienti@unicoge.it oppure Piazza Costituzione.4 - 37047 San Bonifacio (VR);
- l’ammontare degli importi oggetto di prescrizione
- una sezione contenente un format che il cliente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione. Lo stesso format deve essere anche messo a disposizione nel sito web del venditore in modalità anche stampabile e presso gli sportelli fisici
- l’indicazione di un recapito postale o fax e una modalità telematica o l’indirizzo email del venditore a cui sia possibile inviare il format compilato o un eventuale testo redatto dal cliente finale per eccepire la prescrizione.
Gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali modalità di incasso preautorizzato (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito).
CONGUAGLI DI PERIODI SUPERIORI A 2 ANNI NEL CASO LA RESPONSABILITA’ SIA ATTRIBUIBILE A PRESUNTA RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE FINALE
Qualora la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile al cliente finale, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:
- una nota obbligatoria: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni da pagare e non soggetti a prescrizione in quanto dalle verifiche è emersa una Sua presunta responsabilità per il ritardo nella fatturazione di tali importi”;
- l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;
- la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità del cliente nella fatturazione di importi
per consumi risalenti a più di due anni; - una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.
